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SPECIE PROTETTE E PARAUTOCTONE

Tre bocciature del TAR al Piano straordinario fauna selvatica

Accolto il ricorso delle associazioni contro il provvedimento del Governo

Tre bocciature del TAR al Piano straordinario fauna selvatica
© LiCheng Shih / CC BY 2.0

Redazione Redazione 2 mesi fa

Le associazioni ENPA, LAV, LEIDAA, LIPU, OIPA, LNDC Animal Protection e WWF Italia annunciano che il TAR del Lazio ha annullato tre parti fondamentali del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica – adottato dal Governo nel 2023.

Si tratta di «Una vittoria per la fauna selvatica, la scienza la legalità» affermano le associazioni.

Il Tribunale ha accolto il ricorso delle associazioni annullando disposizioni che avrebbero aperto la strada a interventi potenzialmente massivi, indiscriminati e in contrasto con il diritto nazionale ed europeo.

Il TAR ha dichiarato illegittimi tre punti:

  • quello in cui si impediva il ricorso ai metodi alternativi per alcune specie cosiddette “parautoctone”, che venivano equiparate alle specie esotiche invasive, nonostante ciò sia contrario al diritto europeo e alla normativa nazionale;
  • bocciata anche l’esclusione generalizzata dei principali divieti – sanciti dall’art. 21 della Legge 157/1992 e dalla normativa europea – che il Piano aveva indebitamente disattivato per le attività di controllo nel tentativo di autorizzare uccisioni con ogni mezzo, compresi metodi particolarmente cruenti;
  • infine, è stata dichiarata illegittima la possibilità per le Regioni di commissariare gli Enti parco regionali se non applicavano il Piano entro sei mesi: misura priva di base legislativa e lesiva dell’autonomia dei Parchi.

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Conseguenze anche per il lupo

La sentenza fa chiarezza anche in merito all’uccisione di specie protette, poiché riporta testualmente che: «l’eventuale cattura e abbattimento delle specie protette devono comunque essere perseguiti nel rispetto delle direttive comunitarie poste a tutela della fauna e, dunque, “a condizione che non esista un’altra soluzione valida”»; questo vale quindi anche per una specie, come il lupo, che non gode più della protezione rigorosa assicurata dalla Direttiva Habitat e che la maggioranza di governo intende declassare anche in Italia.

«Questa sentenza ristabilisce la centralità del diritto europeo, della selettività, della prevenzione e del ruolo degli Enti parco. È una vittoria per la fauna selvatica, per la scienza e per la legalità e una sconfitta per le politiche antiscientifiche alla base delle forzature che hanno caratterizzato l’azione del Governo e del Parlamento che ha già portato all’apertura di una pesante procedura d’infrazione INFR (2023) 2187 proprio su questo tema. Il Piano straordinario conteneva previsioni che avrebbero aperto la strada ad abbattimenti generalizzati con ogni mezzo, luogo e arma, ad ogni specie animale, nonché all’uso di strumenti non selettivi: oggi il TAR ha detto chiaramente che non è possibile derogare senza limiti alla tutela della biodiversità. Chiediamo adesso alle Regioni di adeguare i loro piani di controllo a questi principi» dichiarano le associazioni.

 

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