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Natura
Animali, piante e habitat
ROMA

È stabilmente vietato distruggere nidi di rondini e rondoni

Non più ordinanze annuali, perché il Campidoglio ha finalmente varato una delibera che non avrà scadenza

È stabilmente vietato distruggere nidi di rondini e rondoni

Redazione Redazione 27 Giu 2023

A Roma una delibera di Giunta vieta, durante il periodo di nidificazione, la distruzione dei nidi di rondini, rondini, balestrucci e specie affini.

Negli ultimi anni i sindaci della capitale avevano emanato ordinanze che restavano in vigore limitatamente per i periodi corrispondenti alla stagione della nidificazione. «Quest’anno invece il Campidoglio ha scelto di varare una delibera di Giunta che non avrà alcuna scadenza. Anche se il provvedimento arriva con un po’ di ritardo, poiché le nidificazioni sono iniziate all’inizio di marzo, siamo molto soddisfatti di questa decisione di “stabilizzare” la protezione» spiega la delegata dell’Oipa di Roma, Francesca Lavarini.

In sintesi, la delibera, immediatamente esecutiva, prevede che:

  • in tutto il territorio capitolino è vietato a chiunque di distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondine, balestruccio, rondone comune, rondone pallido e specie affini, nel rispetto della vigente normativa a tutela della biodiversità e degli ecosistemi;
  • i romani dovranno garantire la protezione dei nidi “provvedendo alla loro tutela e protezione, anche nelle fasi iniziali della costruzione”. Questo include il divieto di disturbo, danneggiamento e abbattimento dei nidi. Tale tutela si estende anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno) poiché le rondini e i balestrucci possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito.

La deroga al divieto di rimozione dei nidi è fissata esclusivamente al di fuori del periodo di nidificazione, cioè tra il 30 novembre e il 15 febbraio di ogni anno, solo nei seguenti casi:

  1. realizzazione d’interventi edilizi, previa richiesta di nulla osta al Dipartimento Tutela ambientale, corredata da una relazione tecnica che riporti il numero dei nidi e le modalità di salvaguardia che s’intendono adottare. Solo nel caso sia impossibile tale salvaguardia, i nidi danneggiati o distrutti dovranno essere sostituiti da nidi artificiali, regolarmente attestati;
  2. presenza di numerosi nidi in locali chiusi (garage, magazzini, cantine), che determini condizioni igieniche di pericolo per la salute, condizioni attestate dall’Asl. La certificazione dell’Asl dovrà essere allegata alla richiesta di nulla osta in deroga al Dipartimento Tutela ambientale, che potrà richiedere l’installazione di nidi artificiali in un luogo vicino all’originario.

nidi di rondini

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Nel provvedimento sono indicati una serie di accorgimenti tecnici, tra cui l’uso di un intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi sotto i cornicioni e che i sottotetti vadano mantenuti con un angolo retto di 90° per facilitare la nidificazione.

Nel rifacimento dei tetti, le cavità dei coppi della prima fila e dovranno essere mantenute aperte. Si prevede, infine, l’installazione di nidi artificiali su edifici esistenti, nelle facciate esposte a nord, est o nord-est, per favorire la nidificazione dei rondoni, anche in assenza di cavità in grado di ospitarne i nidi.

L’Oipa auspica, però, che siano reintrodotte alcune importanti misure, previste nelle precedenti ordinanze, che non sono più presenti in questo testo.

In sintesi:

  • le strisce di carta incollanti utilizzate (purtroppo) da qualcuno per catturare insetti circondate da un’apposita rete metallica per evitare che rondoni, rondini e specie affini, che d’insetti si nutrono, vi restino incollati;
  • la verniciatura con calce mediante spruzzo per la disinfestazione delle stalle consentita solo prima del periodo riproduttivo, che va da marzo a settembre;
  • materiali e macchinari posizionati ad almeno due metri di distanza dai nidi per evitarne l’accesso ai predatori.

 

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