Il decreto sulla compostabilità degli imballaggi è diventato definitivamente legge. Il 1° ottobre, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, già approvato dal Senato. Il provvedimento era entrato in vigore l’8 agosto e interviene sulla disciplina italiana degli imballaggi per adeguarla alle possibilità previste dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi, il cosiddetto PPWR.
Il punto centrale è che alcune categorie di imballaggi in plastica monouso potranno essere immesse per la prima volta sul mercato italiano soltanto se certificate come biodegradabili e compostabili, secondo la norma UNI EN 13432 oppure secondo standard di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo. La certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati.
Quali imballaggi sono interessati
Le nuove disposizioni riguardano in particolare quattro categorie.
- Confezioni per ortofrutta fresca
Si tratta degli imballaggi di plastica monouso destinati a contenere meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. - Imballaggi per alimenti e bevande nella ristorazione
Sono interessati gli imballaggi di plastica monouso contenenti alimenti e bevande destinati al consumo all’interno di alberghi, ristoranti e attività di catering. - Monoporzioni di condimenti
Rientrano nella disciplina le confezioni monouso di condimenti e prodotti analoghi, come conserve, salse, panna da caffè e zucchero, utilizzate nei settori alberghiero, della ristorazione e del catering. - Piccole confezioni per gli ospiti degli alberghi
Sono coinvolti gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, destinati a un singolo ospite e destinati a essere eliminati prima dell’arrivo di quello successivo. Per questa categoria la legge stabilisce inoltre che siano biodegradabili e compostabili anche i prodotti contenuti nella confezione.
In tutti questi casi, dunque, non basta che l’imballaggio sia semplicemente definito “biodegradabile” dal produttore: deve essere certificato secondo i requisiti previsti dalla legge.
Ma non tutti gli imballaggi dovranno diventare compostabili
Il testo approvato prevede diverse esenzioni. Per esempio, gli imballaggi destinati ad alimenti e bevande nella ristorazione possono beneficiare delle deroghe previste dal regolamento europeo, tra cui quelle relative alle microimprese quando siano dimostrate determinate condizioni tecniche.
Per gli imballaggi destinati all’ortofrutta, inoltre, il Parlamento ha introdotto una disciplina transitoria in attesa degli orientamenti della Commissione europea previsti dal regolamento europeo entro il 12 febbraio 2027.
La deroga riguarda, tra gli altri, numerosi prodotti che oggi vengono comunemente venduti in piccole confezioni di plastica: ciliegie, albicocche, pesche, nettarine e susine; uva da tavola, fragole, lamponi, more, ribes e mirtilli; kiwi, frutti della passione, fichi d’India, pitaya e avocado; pere, mele e cachi. Tra gli ortaggi sono compresi, fra gli altri, lattughe, rucola, spinaci, broccoli, cavolfiori, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, fagiolini, patate, ravanelli, carote, asparagi e porri, oltre alle erbe aromatiche fresche, ai funghi coltivati e ai prodotti di IV gamma.
Questo significa che nell’immediato non tutti i contenitori di plastica sotto 1,5 kg utilizzati per l’ortofrutta dovranno essere sostituiti con imballaggi compostabili.
La situazione, tuttavia, non è definitiva: la Commissione europea dovrà fornire indicazioni più precise sulle tipologie di prodotti e sulle esenzioni entro febbraio 2027. La disciplina italiana dovrà quindi essere letta anche alla luce di questi futuri orientamenti.
E i piatti di plastica?
Su questo punto non ci sono deroghe introdotte dal nuovo decreto. I piatti di plastica monouso restano vietati, anche se realizzati con materiale compostabile. Il decreto stabilisce infatti espressamente che il nuovo regime non fa venir meno il divieto già previsto dalla normativa italiana che recepisce la direttiva europea sulla plastica monouso. La compostabilità, quindi, non costituisce una sorta di lasciapassare per tutti i prodotti usa e getta in plastica.
Cosa devono fare ora le imprese
La novità riguarda soprattutto chi immette per la prima volta questi imballaggi sul mercato italiano. Produttori, importatori e distributori dovranno quindi verificare che gli imballaggi soggetti all’obbligo possiedano la certificazione richiesta.
Per gli operatori che acquistano gli imballaggi da altri soggetti è prevista una tutela: dal 2030 la sanzione non si applicherà a chi dimostrerà di aver acquistato gli imballaggi sulla base di una documentazione idonea, fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal distributore, che ne attesti la conformità. La tutela viene meno se l’operatore era a conoscenza della non conformità o questa risultava evidente. Per questo, già nella fase di approvvigionamento sarà importante conservare certificazioni e documentazione sulla conformità dei materiali.
Quando arriveranno le sanzioni?
È un altro elemento fondamentale per capire cosa succede da ora in avanti. Le nuove regole sulla compostabilità sono già entrate in vigore con il decreto dell’8 agosto. Le specifiche sanzioni amministrative previste dal provvedimento, invece, si applicheranno dal 1° gennaio 2030.
A partire da quella data, la violazione degli obblighi potrà comportare una sanzione da 2.500 a 25.000 euro. L’importo può arrivare fino a quattro volte il massimo previsto quando il valore degli imballaggi oggetto della violazione supera il 10% del fatturato del trasgressore. Sono inoltre sanzionabili dichiarazioni di conformità o altre indicazioni ingannevoli o elusive.
Questo significa che il 2030 rappresenta il principale orizzonte temporale per il sistema dei controlli e delle sanzioni, ma gli obblighi di conformità non nascono nel 2030: per le categorie non esentate, il requisito di compostabilità è già previsto dalla disciplina in vigore.
Cosa cambia concretamente
Per consumatori e attività commerciali, quindi, il cambiamento non sarà necessariamente immediato e uniforme.
Nei prossimi anni si assisterà soprattutto a una progressiva sostituzione degli imballaggi interessati dall’obbligo con prodotti certificati come biodegradabili e compostabili, mentre alcune categorie – in particolare numerosi prodotti ortofrutticoli – continueranno temporaneamente a beneficiare delle esenzioni previste dalla legge. Il quadro sarà inoltre influenzato dall’applicazione del regolamento europeo sugli imballaggi, che introduce a sua volta una serie di restrizioni e obiettivi sulla riduzione, il riutilizzo e la riciclabilità degli imballaggi.
Un punto da tenere presente è che “compostabile” non significa semplicemente che un prodotto può essere gettato ovunque insieme ai rifiuti organici. La compostabilità è una caratteristica tecnica che deve essere certificata secondo determinati standard e il corretto smaltimento dipende poi dai sistemi di raccolta e trattamento disponibili.
La nuova legge, dunque, non introduce un generico obbligo di utilizzare plastica compostabile al posto della plastica tradizionale. Stabilisce invece che, per specifiche categorie di imballaggi monouso e salvo le deroghe previste, l’imballaggio immesso sul mercato italiano debba possedere determinati requisiti di biodegradabilità e compostabilità. Per le imprese, il passaggio più importante sarà ora verificare quali dei propri imballaggi rientrino effettivamente nel campo di applicazione della norma e adeguare, dove necessario, forniture e certificazioni in vista del regime sanzionatorio che entrerà in funzione nel 2030.
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