Si poteva fare di più, si poteva fare meglio: lo diciamo subito per chi non vuole attendere gli approfondimenti e i commenti che pubblicheremo nei prossimi giorni. La nuova legge lascia, infatti, aperte ampie fessure da cui, con abili avvocati e magistrati “distratti”, sfuggiranno impuniti molti crimini contro l’ambiente e, quindi, contro l’uomo.
Ma, intanto, vediamo cosa cambia e cosa no con il nuovo articolo del Codice penale, il Titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente”, approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica.
Le condotte punite
Innanzitutto passano da contravvenzioni a delitti, fattispecie di maggiore gravità e diventano quindi punibili con maggiore severità tutta una serie di comportamenti. E se i reati sono commessi in forma associativa, per esempio nei casi di stampo mafioso, sono previste ulteriori aggravanti.
I nuovi reati
Il reato di “Inquinamento ambientale” è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa da 10 a 100 mila euro. Il reato è definito come compromissione o deterioramento “significativi e misurabili” dello stato preesistente “delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo” o “di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.
È, inoltre, prevista una serie di aggravanti qualora il reato causi lesioni o morte o sia reiterato nel tempo.
Il “Disastro ambientale” definisce un’alterazione irreversibile dell’ecosistema, o dell’equilibro di un ecosistema il cui ripristino delle condizioni precedenti risulti particolarmente oneroso. Oppure se tale alterazione sia di tale rilevanza o estensione da offendere la pubblica incolumità. Reclusione prevista da 5 a 15 anni, con aggravante se il danno avviene in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.
Non manca l’attenzione sul “Traffico e abbandono materiali ad alta radioattività”, possibile bersaglio del malaffare delle ecomafie. La cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, procura, detenzione, trasferimento, abbandono, o disfacimento di materiale ad alta radioattività sono puniti con la reclusione da 2 a 6 anni. Aggravanti del caso se il reato causa pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone o se compromette acqua, aria o porzioni estese del suolo o del sottosuolo.
I punti deboli della legge
Nel passaggio alla Camera del disegno di legge era stato eliminato il divieto di “airgun” (una tecnica utilizzata per esplorare i fondali marini con l’aria compressa, alla ricerca di idrocarburi) e di altre tecniche esplosive. Questo divieto era stato contestato da Confindustria e dalla Associazione petrolieri. Il Senato ha confermato la sua eliminazione.
Ma il tema di maggiore contestazione è l’inserimento del concetto di “abusivamente” nei reati di Inquinamento e di Disastro ambientale: “Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile”. Questo significa che un disastro potrà essere punito solo se commesso “abusivamente”, cioè in mancanza di autorizzazioni all’attività. Nel paese della corruzione… non sono certo le autorizzazioni a mancare!
Diventano, così, non punibili vicende ben note a tutti, come per esempio l’Ilva di Taranto, che era in possesso di regolare Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): il fatto non sussiste e l’imputato viene assolto.
Altre critiche arrivano dal, per così dire, “fronte opposto”; cioè dagli imprenditori che temono di poter diventare vittime innocenti di applicazioni integraliste della legge. Se, per esempio, un’azienda inquina in modo involontario (un guasto imprevedibile, un incidente, un errore umano), riceve uno sconto di pena se denuncia subito il fatto e se ripara il danno (ravvedimento operoso). Ma lo sconto di pena è irrilevante e gli interventi di riparazione del danno sotto sottoposti alle lungaggini della magistratura.
Infine, la legge lascia troppa discrezionalità alle interpretazioni di giudici e periti, in una materia che muove troppi interessi economici per essere gestita senza pressioni di sorta.
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