Quando nel lontano 1954 il Testo unico di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) stabilì che per combattere il randagismo e la rabbia – zoonosi mortale per l’uomo e ancora molto diffusa a quei tempi – ogni Comune avrebbe dovuto dotarsi di una struttura, propria o consortile, per custodire i cani catturati, si pensò che questa potesse essere la giusta via per risolvere il problema.
Accompagnandola al diritto di sopprimere i cani non reclamati entro cinque giorni dalla cattura e dalla possibilità di cedere i randagi, per la sperimentazione, a istituti autorizzati.
Questa norma si rivelò invece un completo insuccesso nel contrasto del randagismo per diverse motivazioni, la prima delle quali fu la latitanza dei Comuni nel dotarsi di strutture idonee per la custodia degli animali vaganti.
Nemmeno la loro uccisione, scelta crudele, si dimostrò in grado di contenere il randagismo, nonostante le centinaia di migliaia di cani e gatti uccisi ogni anno, con metodi inaccettabili, come le camere a gas.
Il legislatore non aveva compreso, e anche oggi spesso sembra faticare a comprenderlo, che non si poteva combattere un fenomeno composito come il randagismo occupandosi solo dell’ultimo anello della catena: gli animali randagi che vagano sul territorio.
Senza fare educazione, senza mettere in atto campagne informative adeguate questa norma fu completamente inefficace, creando peraltro anche situazioni parallele, non sempre prive di effetti collaterali per il benessere degli animali.
La nascita delle strutture alternative

Associazioni e privati cinofili, che allora rappresentavano lo zoccolo duro dell’animalismo del tempo, iniziarono a creare strutture alternative per salvare cani e gatti da morte certa, che era assicurata dopo solo pochi giorni di permanenza nei centri pubblici di raccolta.
Si crearono così rifugi e strutture dove veniva concentrato un gran numero di animali, pur di non farli abbattere, spesso tenuti in condizioni non ottimali anche se non erano infrequenti i casi di vero e proprio maltrattamento. In quei tempi la sensibilità dell’opinione pubblica era molto diversa e non mancavano le associazioni di tutela degli animali che accettavano di prendere in gestione i canili pubblici, pur avendo l’obbligo di sopprimere i cani dopo solo cinque giorni.
Il motivo va ricercato nel tentativo di garantire agli animali ospiti dei ricoveri condizioni di detenzione decenti e anche una morte migliore, indotta in modo eutanasico con appositi farmaci e non in maniera brutale come nelle camere a gas. Dal 1991 con l’avvento della legge 281/91 la soppressione degli animali catturati e la loro cessione a istituti di ricerca non fu più consentita: un progresso che ha allungato la loro vita, ma che purtroppo non sempre si è tradotto anche nella possibilità di trascorrere una parte della vita in una situazione di maggior benessere.
Come purtroppo dimostrano ancora oggi i risultati delle ispezioni e dei controlli compiuti dalle forze di polizia, che fin troppo spesso accertano condizioni di incuria e maltrattamento.
I canili vanno considerati come uno strumento temporaneo per custodire gli animali, ma non rappresentano un rimedio per combattere il randagismo: senza interventi a monte il fiume carsico di questo fenomeno non sarà mai prosciugato. Grazie a questo pensiero stanno prendendo corpo iniziative diverse, che non prevedano esclusivamente la cattura degli animali vaganti ma anche la gestione di animali liberi sul territorio, monitorati e sterilizzati.
SEMPRE INFORMATI!
Per rimanere aggiornato su tutte le news sulla Natura, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter di rivistanatura.com
Basta inserire l’indirizzo e-mail nell’apposito modulo qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscriviti”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di Natura! È gratis e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno
riproduzione consentita con link a originale e citazione fonte: rivistanatura.com




